Regolamento AMP

Ultima modifica 21 aprile 2021


Comportamenti e divieti per la tutela degli ambienti marini
Qui di seguito trovate le regole, suddivise per zone, che aiutano a conservare ed a fruire nel modo migliore questo eccezionale patrimonio naturalistico.

Zona A di riserva integrale che comprende:
- nell'isola di Tavolara la punta a sud di Cala di Levante, Punta del Papa e il punto in costa a sud-est della Punta del Passo Malo;
- nell'isola Molarotto l'area pentagonale circostante Molarotto per un'ampiezza di circa 750 metri ad est e ad ovest (lati), circa 1.000 metri a nord (vertice) e circa 1.500 metri a sud (lato);
In tali zone di norma è consentito:
- l'accesso al personale dell'Ente gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
- la realizzazione di visite guidate subacquee, regolate dall'Ente gestore, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo, in ogni modo, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.
In tali zone sono vietate:
- la balneazione e la pesca sia professionale che sportiva, nonché il transito di natanti fatta eccezione per quelli dell'area marina protetta.

Zona B di riserva generale che comprende:
- il tratto di mare compreso tra Capo Ceraso e il limite sud della caletta Sa Enas Appara, per un'ampiezza di circa 700 metri;
- il tratto di mare compreso tra Coda di Lu Furru e Punta di Tamerigio (Capo Coda Cavallo);
- nell'isola di Tavolara l'area di mare costiera del lato nord-occidentale, per un'ampiezza di circa 500 metri dalla costa, e dei lati nord-orientale e sud-orientale, per un'ampiezza di circa 300 metri dalla zona A;
- il tratto di mare circostante l'isola di Molara e la zona A di Molarotto;
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite:
- la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi); - le visite, anche subacquee, regolate dall'Ente Gestore dell'area marina protetta;
- la balneazione;
- l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore;
- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolato dall'Ente Gestore. In tali zone sono vietate: - la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo nonché la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitato.

Zona C di riserva parziale: che comprende il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta.
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite:
- la navigazione a natanti e imbarcazioni;
- l'ormeggio, come regolato dall'Ente Gestore dell'area marina protetta;
- le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
- la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta;
- la pesca sportiva, se praticata con i seguenti sistemi e limitazioni:
a) lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi: non più di una per persona e con massimo tre ami;
b) correntine: non più di una a persona e con massimo di sei ami;
c) traina, non più di una per imbarcazione.
In ogni caso in tutte le zone dell’Area Marina Protetta (sia nella zona A sia in quella B e in quella C) è in ogni modo vietato:
- l'ancoraggio, salvo che nelle zone appositamente individuate ed attrezzate, la pesca subacquea, le moto d’acqua, gli sport acquatici con l’uso di attrezzature a rimorchio e tutte le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto dalla protezione e le finalità istitutive dell’area naturale marina protetta medesima ai sensi dell’art. 19, terzo comma della L. 6 Dicembre 1991, n.394.